

Attivita’ sub

Quanto segue è una parte della legge riguardante le attività
subacquee, approvata dalla Commissione Turismo del Senato.
"Legge
Quadro di Disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonché
dei centri di immersione e dei centri di addestramento subacqueo".
art. 1 (Finalità)
- La presente
legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito
turistico e ricreativo, delle attività di istruttore subacqueo e di guida
subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle
attività di centro d'immersione subacquea e di centro di addestramento
subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa
organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.
art. 2 (Definizioni)
- Per immersione
subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle
attività compatibili con la osservazione dell'ambiente marino sommerso,
nelle varie forme e modalità e, se effettuate con autorespiratore, entro i
limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbligatorie di
decompressione ed a profondità non superiori a quaranta metri, da persone
in possesso di brevetto subacqueo. E' esclusa da dette attività la pesca
subacquea. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla
salvaguardia dell'ambiente.
- E' istruttore
subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in
modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi, le
tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e
ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata anche con
l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante
l'immersione, nei limiti di cui al comma 1.
- E' guida
subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento dei
singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di
brevetto, che attesti l'addestramento almeno di primo livello, in
immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a
consentire la respirazione durante le immersioni, nei limiti di cui al
comma 1.
- Per brevetto
subacqueo a fini turistico-ricreativi si intende un attestato di
addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento
del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione
didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi,
inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.
- Sono
organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi turistici le
imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia
italiane che straniere, che prevedano come oggetto sociale esclusivo o
principale l'esercizio di attività di formazione ed addestramento per
l'esecuzione di immersioni subacquee a scopo turistico.
- Le
organizzazioni didattiche esercitano la loro attività statutaria sotto la loro
responsabilità e con la vigilanza delle regioni territorialmente
competenti.
- E' centro
d'immersione subacquea un'impresa che opera nel settore dei servizi
specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed
all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù
di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla
base di standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei
clienti e di chi li applica, nonché il totale rispetto dell'ambiente
subacqueo e non.
- E' centro di
addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento
ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa. In virtù
di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla
base di standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei
clienti e di chi li applica, nonché il totale rispetto dell'ambiente
subacqueo e non.
- Dalle attività
esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività
sportivo-agonistica.
art. 3 (Autorizzazioni)
- L'esercizio
delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è condizionato
all'iscrizione negli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle
guide subacquee ed è svolta:
- all'interno
dei centri d'immersione subacquea e di addestramento subacqueo
autorizzati;
- all'interno
delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 8;
- in modo
autonomo
art. 4 (Elenchi regionali)
- Le regioni
predispongono gli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide
subacquee. Possono iscriversi all'elenco tutti coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5. Le regioni definiscono le modalità di
gestione dei medesimi elenchi, nonché eventuali norme transitorie per la
fase di prima applicazione della presente legge.
- Una specifica
sezione dell'elenco è riservata all'iscrizione delle organizzazioni
didattiche per l'immersione subacquea, sia italiane che straniere, con
attività consolidata e documentata, anche nell'ambito dell'Unione europea,
i cui percorsi formativi abbiano i requisiti previsti alla lettera e) del
comma 1 e al comma 2 dell'articolo 5.
art. 5 (Requisiti di iscrizione agli elenchi regionali)
- Ai fini
dell'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide
subacquee gli aspiranti all'esercizio della attività debbono possedere i
seguenti requisiti:
- maggiore età;
- cittadinanza
italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i
cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai
sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive
modificazioni, ovvero della legge 6 marzo 1998 n.40;
- godimento dei
diritti civili e politici;
- diploma di
scuola dell'obbligo o, per titoli conseguiti all'estero, titolo
equipollente;
- brevetto,
rispettivamente di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato,
previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica, sia
italiana che straniera, iscritta negli elenchi regionali di cui
all'articolo 4, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di
ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento
teorico-pratico comprendente:
- tecniche e
teoria di immersioni speciali;
- tecniche e
teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione
subacquea, con particolare riferimento alla rianimazione
cardiocircolatoria, nonché nozioni di fisiopatologia;
- approfondita
conoscenza dei fondali marini e lacustri della regione, della loro morfologia,
delle caratteristiche della fauna e della flora nonché degli eventuali
reperti archeologici in essi presenti, anche in relazione alle
corrispondenti zone emerse. A tale scopo le organizzazioni didattiche si
avvarranno della collaborazione delle organizzazioni ambientaliste.
art. 6 (Autorizzazione)
- L'apertura di
un centro d'immersione subacquea e di un centro di addestramento subacqueo
nonché l'esercizio delle relative attività sono subordinati all'iscrizione
in appositi registri regionali per le ditte e società comunitarie
legalmente costituite, in possesso di partita Iva e regolarmente iscritte
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- …(omissis)…
- Le regioni
rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività dei centri
d'immersione subacquea e dei centri di addestramento subacqueo alla
persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante
quando sussistono i seguenti requisiti:
- essere dotati
di una sede appropriata nella località dove si opera;
- essere in
possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività
autorizzate; le attrezzature e apparecchiature per le immersioni messe a
disposizione degli allievi e dei subacquei già in possesso di brevetto
dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento.
- essere in
possesso di idonee dotazioni di primo soccorso, nonché assicurare un
percorso di sicurezza e di emergenza tramite collegamento con una
struttura sanitaria nella quale sia presente un medico rianimatole;
- aver stipulato
polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi
derivanti a terzo dallo svolgimento delle attività dei centri.
- Le regioni, in
sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare norme
transitorie volte a salvaguardare le attività di centri di immersione e di
centri di addestramento subacqueo già esistenti.
- Le regioni
revocano le autorizzazioni di cui al comma 3, qualora si verifichino
inadempienze rispetto ai requisirti di cui al medesimo comma, ovvero nel
caso in cui nello svolgimento delle predette attività si riscontrino
violazioni delle norme in materia di tutela dell'ambiente.
art. 8 (Associazioni senza scopo di lucro)
- Le regioni
istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a carattere
nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo,
prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.